NORMATIVE
Regolamentazione del commercio dell'oro
Legge 17 Gennaio 2000, n. 7
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000)
La legge n. 7 del 17 gennaio 2000 ha regolamentato il commercio di oggetti preziosi, in particolare per l’oro ha di fatto reso impossibile ad un operatore senza i requisiti di legge (società con capitale sociale di almeno 120.000 euro interamente versati, autorizzazione della Banca d’Italia, ecc) svolgere la compravendita di oro da investimento in modo legale.
Compro Oro & Argento può acquistare qualsiasi tipologia di oro, sottoforma di lingotti, monete, gettoni o oreficeria, in pieno rispetto alla normativa del 7 gennaio 2000.
Per poter qualificare, ai sensi della Legge 7/2000 il commercio di oro (o di rottami d’oro) ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:
1. acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della stessa Legge. Per questo motivo non è necessaria l’iscrizione alla Banca d’Italia (ex Ufficio Italiano Cambi) come operatore professionale e gli stessi vanno ceduti in esenzione art.17, comma 5 D.P.R. 633/72 e art. 3, comma 4 L. 7/00. Per maggiore chiarezza si veda anche 1) la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 375 del 28.11.2002 - 2) chiarimenti sul sito ufficiale della Banca d’Italia - 3) la nota dell’Ufficio Italiano Cambi del 06.02.2002 - 4) il parere dell’Agenzia delle Entrate del 24.07.2002. Tutte le maggiori fonderie italiane adottano questa metodologia.
2. acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000. Pertanto gli operatori professionali dovranno essere iscritti alla Banca d’Italia (ex U.I.C.).