COMMERCIO DI ROTTAMI DI ORO
Per poter qualificare, ai sensi della Legge 17/1/2000, n. 7, il commercio di rottami di oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:
- acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della stessa Legge;
- acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000.
LEGGE 7/200
La legge n° 7 del gennaio 2000 che ha regolamentato il commercio all’ingrosso di oggetti preziosi, in particolare per l’oro ha di fatto reso impossibile ad un operatore senza i requisiti di legge (società con capilale sociale di 120.000 euro, autorizzazione dell'ufficio italiano dei cambi, ecc) di svolgere la compravendita di oro da investimento in modo legale.
La nostra società permette all’imprenditore autonomo, non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 7/2000, di svolgere legalmente il commercio all’ingrosso di oggetti preziosi usati.
Per commercializzare l’oro industriale o oro da investimento con la nuova normativa occorre essere autorizzati dall'Ufficio Italiano dei Cambi che ha un compito di controllo sul settore. Ogni azienda autorizzata ha un codice ufficiale di riconoscimento.
Compro Oro, può acquistare qualsiasi tipologia di oro, sottoforma di lingotti, monete, gettoni o oreficeria, in pieno rispetto alla normativa del 7 gennaio 2000.
Se l'operazione effettuata da privati è occasionale non dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi e sarà "fuori campo iva" quindi senza l'applicazione di iva.
|